Invito tutti gli operatori del trasporto che non conoscono ancora questa legge a prenderne visione, in un regime di Globalizzazione e di comunità europea sarebbe giusto che anche i trasportatori degli altri paesi della comunità europea possano esercitare tale beneficio !! Perchè solo i francesi ?? Dobbiamo darci una mossa svegliarci e cercare di tutelare il nostro operato.
Loi Gayssot del 6 febbraio 1998
La legge Gayssot del 6 febbraio 1998 ha introdotto nel Codice di commercio francese (codificata nell’art. L 132-8) una garanzia di pagamento a profitto del trasportatore (vettore) impagato che gli permetta di reclamare il rimborso del prezzo del trasporto allo spedizioniere della merce o al suo destinatario.
Il Codice di commercio stabilisce che spetta al vettore attivare un’azione “diretta”.
L’articolo 10 della legge Gayssot stabilisce che :
“Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Dalla lettura del testo dell’articolo, si evince che si tratta di un’azione diretta e, contemporaneamente, di una garanzia. Questo concetto si puo’ illustrare come segue :
Chi puo’ agire?
Secondo la definizione del contratto di trasporto terrestre, il vettore é colui che si impegna a trasportare una certa quantità di merce che appartiene ad altri dietro un prezzo ed entro un termine fissato dalla convenzione applicabile all’operazione. Risulta quindi da questa definizione che il vettore é un professionista esperto negli spostamenti. Sono dunque esclusi da questa nozione i magazzinieri, i depositari e i commissionari del trasporto.
Colui che paga il vettore non é surrogato nei suoi diritti all’azione diretta prevista dall’articolo L 132-8 del Codice di commercio, ma puo’ soltanto mettere in atto una semplice azione in pagamento di diritto comune contro il debitore.
Chi sono i garanti del pagamento del vettore?
Lo spedizioniere é colui che conclude in suo nome il contratto di trasporto trattando direttamente con il vettore o tramite un mandatario qualificato. Non é dunque la persona presso la quale la merce viene presa o che la consegna al vettore. É stato infatti deciso che non ha la qualità di spedizioniere colui che semplicemente consegna la merce al vettore.
Inoltre, i giudici hanno dovuto anche risolvere la questione secondo la quale il garante é il destinatario finale oppure quello apparente della merce. Con una sentenza del 22 gennaio 2008, la Corte di Cassazione francese ha deciso che colui che riceve le merci e le accetta senza dire di agire per conto di un mandante é garante del pagamento del prezzo del trasporto.
Condizioni dell’azione
La validità dell’azione prevista dall’articolo L 132-8 non é subordinata all’esigenza di uno scritto. Infatti, il contratto di trasporto fa parte dei contratti consensuali, che quindi si concludono con il semplice scambio di consenso. Tuttavia, in assenza di convenzione scritta o quando il contratto di trasporto non contiene tutte le menzioni previste dall’articolo L 132-8, spetta al vettore provare che la sua prestazione é un atto di trasporto.
In ogni caso, l’azione diretta é abbastanza facile da mettere in pratica, poiché il legislatore non impone alcuna messa in mora preventiva dal momento che si tratta di una disposizione di ordine pubblico che non puo’ essere derogata. Tuttavia, ai fini probatori, la messa in mora viene generalmente consigliata.
Se il debitore fallisce, il vettore non é nemmeno obbligato ad insinuare al passivo il proprio credito !
L’azione diretta è sottoposta alla prescrizione di un anno, che corre dalla consegna della merce.
Conclusione
Vi é il rischio di pagare due volte; per esempio, se l’acquirente / destinatario paga al venditore / spedizioniere la merce compreso il trasporto e il vettore agisce contro il destinatario pretendendo di non aver ricevuto il pagamento della sua prestazione, vi é il rischio che il destinatario dovrà pagare una seconda volta il prezzo del trasporto !!
Allo stesso modo, se lo spedizioniere paga il trasporto ad un commissionario del trasporto e questo ha affidato l’operazione di trasporto ad un vettore senza pagarlo, il vettore chiederà il pagamento allo spedizioniere che non potrà far valere il fatto di aver già pagato !
Si consiglia dunque di prendere precauzioni prima di pagare...
Applicazione della legge alla situazione internazionale
Partendo dal presupposto che la Loi Gayssot é una disposizione di ordine pubblico, e quindi una disposizione imperativa, resta il problema della sua applicazione a livello internazionale, in particolare nei casi in cui vi é la presenza di:
- uno spedizioniere italiano; oppure
- un destinatario italiano.
Dal momento che la CMR non dice nulla sull’azione diretta, la Corte di Cassazione applica a questa azione, ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione di Roma, la legge con la quale il contratto ha i legami più stretti.
L’articolo L 132-8 del Codice di commercio é allora applicabile a tutti i contratti sottoposti alla legge francese, sia che essi riguardino un trasporto interno sia che riguardino un trasporto internazionale, purché la Francia abbia i legami più stretti con l’operazione effettuata.
Secondo il paragrafo 4 dell’articolo 4 della Convenzione di Roma, si presume che il contratto di trasporto abbia i legamo più stretti con il paese nel quale il trasportatore ha il suo stabilimento principale e nel paese dove é situato il luogo di carico e scarico della merce.
mercoledì 29 luglio 2009






